di
Caro Luigi,
ho pensato anche io in questi giorni alla questione. Devo dirti che il direttore Tinti ha teoricamente ragione. E lo scenario prospettato è teoricamente giusto.
Ti chiederai perché insisto con "teoricamente".
Bene: in realtà se leggiamo attentamente la legge, e leggere attentamente una legge, come sai, vuol dire leggerla alla luce dei canoni ermeneutici sia letterali che sistematici, cioè rapportando quei canoni al sistema complessivo di norme nel quale la nuova legge si cala e con il quale deve inevitabilmente armonizzarsi (diverse volte la magistratura ha applicato una legge in modo formalmente diverso da quello che a prima vista avrebbe dovuto essere il modo corretto perché l'interpretazione è stata orientata, necessariamente, dal senso che quella legge doveva conservare rispetto alle altre norme esistenti), se leggiamo attentamente la legge, dicevo, scopriamo che in effetti ciò che il signor B e i suoi compagni di associazione (per delinquere) proprio non vogliono - e in questo senso hanno scritto la norma - è che vengano pubblicate le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche.
Mi spiego meglio: la ratio normativa è tutta nella volontà del legislatore di tenere riservati i contenuti delle intercettazioni telefoniche fino all'inizio del dibattimento, del processo pubblico. Contando sul fatto che il dibattimento si aprirà dopo anni dall'indagine e intanto tutti vivono felici e contenti. Tutte le fasi precedenti infatti sono caratterizzate, sebbene gli atti processuali siano conoscibili e dunque pubblicabili, da udienze camerali e dunque da assenza di pubblicità reale. C'è differenza tra atti conoscibili e atti pubblici. La conoscibilità può non fermare la pubblicità, ma il grado di questa pubblicità può essere rimesso alla discrezionalità del legislatore.
Possiamo naturalmente sostenere, ed è giusto sostenerlo, che un legislatore che approfitti della discrezionalità per ridurre a tal punto la pubblicità degli atti conoscibili da eliminarla del tutto sia un cattivo legislatore, un legislatore che tende di fatto alla censura pur senza avere il coraggio politico d'imporla e, prima ancora, consapevole di non poter contare su alcuno strumento giuridico per farlo. Almeno, finché il sistema è democratico e regolato dall'attuale Costituzione. Ma questo dovrebbe essere un argomento buono per assumere decisioni, appunto, politiche di contrasto: ad esempio sfiduciando un legislatore siffatto.
Diverso è il taglio della questione sul piano tecnico: un'eventuale eccezione di costituzionalità potrebbe infrangersi contro una linea che la Consulta più volte ha riconosciuto e applicato: la norma, stricto iure (andando cioè al sodo) non viola alcun parametro costituzionale perché la "stretta" rientra nella discrezionalità del legislatore. Una discrezionalità discutibile, ma tecnicamente legittima.
Il legislatore infatti, andando al sodo, non impedisce di raccontare che è in corso un'indagine, quali sono gli indagati, per quali reati si procede, non impedisce di spiegare cosa è successo. Soltanto, impedisce di pubblicare integralmente ciò che è stato procurato agli inquirenti attraverso uno degli strumenti di quell'indagine. Successe lo stesso con il reato di clandestinità: il legislatore può, nella sua discrezionalità, decidere cosa è reato e cosa no. L'unico limite è la coerenza del sistema complessivo.
E allora torniamo al "teoricamente": le intercettazioni sono uno strumento d'indagine, sono il mezzo non il fine. Un po' come potrebbe esserlo un'informativa riservata della polizia, oppure la dichiarazione di un confidente, oppure ancora un video girato di nascosto dalle forze dell'ordine durante uno scambio di droga.
Oppure, ed è l'ultimo esempio che non a caso ho tenuto alla fine, le notizie che un infiltrato in un'associazione di narcotrafficanti passa agli investigatori per consentire gli arresti.
In questi casi le ordinanze cautelari, i documenti dell'indagine che vengono depositati e consegnati alle parti, prima del processo, esaminati dal riesame, insomma tutti i documenti che rientrano nella categoria degli atti conoscibili, e dunque pubblicabili quantomeno "per estratto o per riassunto" (come dice il codice), in questi casi fanno genericamente riferimento al fatto che le notizie sono state acquisite attraverso una relazione, una testimonianza riservata o un infiltrato, ma in nessuno di questi documenti saranno trascritte per filo e per segno tutte le pagine che quella relazione o quell'infiltrato ha a suo tempo consegnato agli inquirenti.
Ti chiederai perché insisto con "teoricamente".
Bene: in realtà se leggiamo attentamente la legge, e leggere attentamente una legge, come sai, vuol dire leggerla alla luce dei canoni ermeneutici sia letterali che sistematici, cioè rapportando quei canoni al sistema complessivo di norme nel quale la nuova legge si cala e con il quale deve inevitabilmente armonizzarsi (diverse volte la magistratura ha applicato una legge in modo formalmente diverso da quello che a prima vista avrebbe dovuto essere il modo corretto perché l'interpretazione è stata orientata, necessariamente, dal senso che quella legge doveva conservare rispetto alle altre norme esistenti), se leggiamo attentamente la legge, dicevo, scopriamo che in effetti ciò che il signor B e i suoi compagni di associazione (per delinquere) proprio non vogliono - e in questo senso hanno scritto la norma - è che vengano pubblicate le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche.
Mi spiego meglio: la ratio normativa è tutta nella volontà del legislatore di tenere riservati i contenuti delle intercettazioni telefoniche fino all'inizio del dibattimento, del processo pubblico. Contando sul fatto che il dibattimento si aprirà dopo anni dall'indagine e intanto tutti vivono felici e contenti. Tutte le fasi precedenti infatti sono caratterizzate, sebbene gli atti processuali siano conoscibili e dunque pubblicabili, da udienze camerali e dunque da assenza di pubblicità reale. C'è differenza tra atti conoscibili e atti pubblici. La conoscibilità può non fermare la pubblicità, ma il grado di questa pubblicità può essere rimesso alla discrezionalità del legislatore.
Possiamo naturalmente sostenere, ed è giusto sostenerlo, che un legislatore che approfitti della discrezionalità per ridurre a tal punto la pubblicità degli atti conoscibili da eliminarla del tutto sia un cattivo legislatore, un legislatore che tende di fatto alla censura pur senza avere il coraggio politico d'imporla e, prima ancora, consapevole di non poter contare su alcuno strumento giuridico per farlo. Almeno, finché il sistema è democratico e regolato dall'attuale Costituzione. Ma questo dovrebbe essere un argomento buono per assumere decisioni, appunto, politiche di contrasto: ad esempio sfiduciando un legislatore siffatto.
Diverso è il taglio della questione sul piano tecnico: un'eventuale eccezione di costituzionalità potrebbe infrangersi contro una linea che la Consulta più volte ha riconosciuto e applicato: la norma, stricto iure (andando cioè al sodo) non viola alcun parametro costituzionale perché la "stretta" rientra nella discrezionalità del legislatore. Una discrezionalità discutibile, ma tecnicamente legittima.
Il legislatore infatti, andando al sodo, non impedisce di raccontare che è in corso un'indagine, quali sono gli indagati, per quali reati si procede, non impedisce di spiegare cosa è successo. Soltanto, impedisce di pubblicare integralmente ciò che è stato procurato agli inquirenti attraverso uno degli strumenti di quell'indagine. Successe lo stesso con il reato di clandestinità: il legislatore può, nella sua discrezionalità, decidere cosa è reato e cosa no. L'unico limite è la coerenza del sistema complessivo.
E allora torniamo al "teoricamente": le intercettazioni sono uno strumento d'indagine, sono il mezzo non il fine. Un po' come potrebbe esserlo un'informativa riservata della polizia, oppure la dichiarazione di un confidente, oppure ancora un video girato di nascosto dalle forze dell'ordine durante uno scambio di droga.
Oppure, ed è l'ultimo esempio che non a caso ho tenuto alla fine, le notizie che un infiltrato in un'associazione di narcotrafficanti passa agli investigatori per consentire gli arresti.
In questi casi le ordinanze cautelari, i documenti dell'indagine che vengono depositati e consegnati alle parti, prima del processo, esaminati dal riesame, insomma tutti i documenti che rientrano nella categoria degli atti conoscibili, e dunque pubblicabili quantomeno "per estratto o per riassunto" (come dice il codice), in questi casi fanno genericamente riferimento al fatto che le notizie sono state acquisite attraverso una relazione, una testimonianza riservata o un infiltrato, ma in nessuno di questi documenti saranno trascritte per filo e per segno tutte le pagine che quella relazione o quell'infiltrato ha a suo tempo consegnato agli inquirenti.
E dunque questo vuol dire che decidere di non consentire la pubblicazione PER ESTESO di ciò che è stato raccolto grazie ad uno dei MEZZI adoperati per l'indagine, come le intercettazioni, non vuol dire impedire la pubblicazione delle notizie relative all'indagine tout court.
Ecco perché la Corte Costituzionale potrebbe trovare compatibile il divieto di pubblicazione delle trascrizioni delle intercettazioni con il diritto di cronaca e, più tecnicamente, con la necessaria - sebbene ridotta - pubblicità degli atti d'indagine prevista per le fasi precedenti al dibattimento e fondata sulla conoscibilità di quegli atti.
L'informazione di garanzia, ad esempio, è pubblicabile: non letteralmente, non parola per parola, ma il fatto che un pm abbia emesso un'informazione di garanzia nei confronti del signor B per il reato, ad esempio, di favoreggiamento della prostituzione, rientra - e continuerà a rientrare nonostante la nuova legge in discussione - tra le notizie conoscibili e dunque pubblicabili per il solo fatto che quell'informazione di garanzia è stata notificata all'interessato. Anche se in quel momento l'interessato, magari perché era in viaggio all'estero e impegnato in una dacia russa con procaci russe, non l'ha ancora vista nè tantomeno letta.
La pubblicabilità è una conseguenza della presunzione legale di conoscenza. Veniamo quindi, in concreto, a cosa potrebbe succedere: uno scenario alternativo a quello ipotizzato dal direttore Bruno Tinti.
Un gip cattura un magnaccia che ha procurato puttane a B motivando il suo provvedimento con i risultati delle indagini del pm. Tra questi ci sono le trascrizioni di intercettazioni di conversazioni telefoniche nel corso delle quali B promette lucrose consulenze e ancora più lucrosi appalti al magnaccia e ai suoi amici; e anche manifesta preferenze per pratiche sessuali particolari e aspetto fisico delle donne con cui vuole accoppiarsi. Il magnaccia e il suo avvocato si leggono il provvedimento del gip che, per legge, da quel momento è pubblico (in realtà non è pubblico ma pubblicabile perché conoscibile: che vuoi farci, Luigi, la legge italiana è un po' bizantina ma la precisazione ha la sua importanza ermeneutica). Il Fatto NON pubblica le trascrizioni ma racconta quali sono le accuse, racconta quando è nata l'indagine, chi è coinvolto, quando è stata avviata, quali sono - se il provvedimento di cattura le indica - le puttane. E così via.
Mi pare che ce ne sia abbastanza per suscitare interesse nel lettore, per suscitare indignazione laddove fosse necessario e, insomma, per capire che sia il magnaccia che B non sono persone dabbene.
Almeno, credo sinceramente che debba essere così, in un Paese normale.
Ecco perché la Corte Costituzionale potrebbe trovare compatibile il divieto di pubblicazione delle trascrizioni delle intercettazioni con il diritto di cronaca e, più tecnicamente, con la necessaria - sebbene ridotta - pubblicità degli atti d'indagine prevista per le fasi precedenti al dibattimento e fondata sulla conoscibilità di quegli atti.
L'informazione di garanzia, ad esempio, è pubblicabile: non letteralmente, non parola per parola, ma il fatto che un pm abbia emesso un'informazione di garanzia nei confronti del signor B per il reato, ad esempio, di favoreggiamento della prostituzione, rientra - e continuerà a rientrare nonostante la nuova legge in discussione - tra le notizie conoscibili e dunque pubblicabili per il solo fatto che quell'informazione di garanzia è stata notificata all'interessato. Anche se in quel momento l'interessato, magari perché era in viaggio all'estero e impegnato in una dacia russa con procaci russe, non l'ha ancora vista nè tantomeno letta.
La pubblicabilità è una conseguenza della presunzione legale di conoscenza. Veniamo quindi, in concreto, a cosa potrebbe succedere: uno scenario alternativo a quello ipotizzato dal direttore Bruno Tinti.
Un gip cattura un magnaccia che ha procurato puttane a B motivando il suo provvedimento con i risultati delle indagini del pm. Tra questi ci sono le trascrizioni di intercettazioni di conversazioni telefoniche nel corso delle quali B promette lucrose consulenze e ancora più lucrosi appalti al magnaccia e ai suoi amici; e anche manifesta preferenze per pratiche sessuali particolari e aspetto fisico delle donne con cui vuole accoppiarsi. Il magnaccia e il suo avvocato si leggono il provvedimento del gip che, per legge, da quel momento è pubblico (in realtà non è pubblico ma pubblicabile perché conoscibile: che vuoi farci, Luigi, la legge italiana è un po' bizantina ma la precisazione ha la sua importanza ermeneutica). Il Fatto NON pubblica le trascrizioni ma racconta quali sono le accuse, racconta quando è nata l'indagine, chi è coinvolto, quando è stata avviata, quali sono - se il provvedimento di cattura le indica - le puttane. E così via.
Mi pare che ce ne sia abbastanza per suscitare interesse nel lettore, per suscitare indignazione laddove fosse necessario e, insomma, per capire che sia il magnaccia che B non sono persone dabbene.
Almeno, credo sinceramente che debba essere così, in un Paese normale.
In un Paese che non abbia bisogno di leggere a tutti i costi sui giornali le trascrizioni parola per parola delle intercettazioni per capire che l'indagine è seria e gli indagati persone che andrebbero cancellate dalla vita pubblica.
Affinché ciò accada sarebbe sufficiente che i gip e i pubblici ministeri invece di fare "copia-incolla" dai file word trasmessi dagli investigatori che hanno trascritto le intercettazioni, riempiendo migliaia di pagine sostanzialmente inutili ai fini della contestazione del reato, di quei file facciano un resoconto, a parole loro, in forma libera, quel tanto che basta per dimostrare, da parte dei pm, al gip che la cattura richiesta è sufficientemente motivata da validi indizi e, da parte del gip, al tribunale del riesame che il provvedimento di cattura è fondato su elementi realmente esistenti.
Quelle intercettazioni, quelle trascrizioni, così come le relazioni di polizia giudiziaria o i video girati di nascosto per documentare il reato, sono a disposizione sia dei giudici che della difesa. Il fatto che siano a disposizione però, come già accade, non comporta - mi pare che non comporti - la necessità di pubblicarli, da parte dei giornali, ché altrimenti senza di essi quasi la notizia non esiste.
La notizia è nel fatto che B è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile, o per corruzione, o per falso in bilancio (se non fosse stato abrogato), o per subornazione di teste. E così via. Per spiegare ai lettori cosa è successo non credo siano necessarie migliaia di conversazioni che, oggettivamente, contengono anche riferimenti a circostanze che con l'indagine poco hanno a che fare.
Affinché ciò accada, ripeto, sarebbe indispensabile che i magistrati inquirenti imparino a scrivere, invece di adoperare soltanto la funzione copia incolla.
Proprio come accadeva quando le intercettazioni non esistevano. E, anche se la gente sembra non ricordarlo più, le prime intercettazioni telefoniche sono state utilizzate in un processo per traffico di stupefacenti nei confronti del clan mafioso dei Nuvoletta, a Napoli, nel 1974. Il pubblico ministero che le utilizzò si chiama Italo Ormanni e può testimoniarlo, essendo ancora in vita ancorché in pensione da qualche mese.
E per giunta i giornali, che di quell'indagine raccontarono tutto anche perché fu arrestata - prima e unica volta nella storia - un'ambasciatrice in Italia di un Paese del centro - America - non ebbero necessità di pubblicare le trascrizioni delle intercettazioni. Così come non vengono pubblicate le trascrizioni delle intercettazioni eseguite nelle indagini per omicidio, o per associazione mafiosa. Eppure ti posso garantire che ci sono fiumi di intercettazioni.
La verità è che si tratta di conversazioni meno... divertenti. Dove c'è meno gossip. Anzi, non ce n'è per niente.
Ma il fatto che non siano state pubblicate - e che, soprattutto, i pm e i gip non ne abbiano riportato centinaia di pagine all'interno delle misure cautelari quelle sì, lo ripeto, pubblicabili e che resteranno tali - non mi sembra abbia impedito ai lettori e all'opinione pubblica di sapere e capire che Provenzano e un mafioso e che Brusca ha schiacciato il bottone del telecomando che ha ucciso Giovanni Falcone, la moglie e la scorta.
Affinché ciò accada sarebbe sufficiente che i gip e i pubblici ministeri invece di fare "copia-incolla" dai file word trasmessi dagli investigatori che hanno trascritto le intercettazioni, riempiendo migliaia di pagine sostanzialmente inutili ai fini della contestazione del reato, di quei file facciano un resoconto, a parole loro, in forma libera, quel tanto che basta per dimostrare, da parte dei pm, al gip che la cattura richiesta è sufficientemente motivata da validi indizi e, da parte del gip, al tribunale del riesame che il provvedimento di cattura è fondato su elementi realmente esistenti.
Quelle intercettazioni, quelle trascrizioni, così come le relazioni di polizia giudiziaria o i video girati di nascosto per documentare il reato, sono a disposizione sia dei giudici che della difesa. Il fatto che siano a disposizione però, come già accade, non comporta - mi pare che non comporti - la necessità di pubblicarli, da parte dei giornali, ché altrimenti senza di essi quasi la notizia non esiste.
La notizia è nel fatto che B è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile, o per corruzione, o per falso in bilancio (se non fosse stato abrogato), o per subornazione di teste. E così via. Per spiegare ai lettori cosa è successo non credo siano necessarie migliaia di conversazioni che, oggettivamente, contengono anche riferimenti a circostanze che con l'indagine poco hanno a che fare.
Affinché ciò accada, ripeto, sarebbe indispensabile che i magistrati inquirenti imparino a scrivere, invece di adoperare soltanto la funzione copia incolla.
Proprio come accadeva quando le intercettazioni non esistevano. E, anche se la gente sembra non ricordarlo più, le prime intercettazioni telefoniche sono state utilizzate in un processo per traffico di stupefacenti nei confronti del clan mafioso dei Nuvoletta, a Napoli, nel 1974. Il pubblico ministero che le utilizzò si chiama Italo Ormanni e può testimoniarlo, essendo ancora in vita ancorché in pensione da qualche mese.
E per giunta i giornali, che di quell'indagine raccontarono tutto anche perché fu arrestata - prima e unica volta nella storia - un'ambasciatrice in Italia di un Paese del centro - America - non ebbero necessità di pubblicare le trascrizioni delle intercettazioni. Così come non vengono pubblicate le trascrizioni delle intercettazioni eseguite nelle indagini per omicidio, o per associazione mafiosa. Eppure ti posso garantire che ci sono fiumi di intercettazioni.
La verità è che si tratta di conversazioni meno... divertenti. Dove c'è meno gossip. Anzi, non ce n'è per niente.
Ma il fatto che non siano state pubblicate - e che, soprattutto, i pm e i gip non ne abbiano riportato centinaia di pagine all'interno delle misure cautelari quelle sì, lo ripeto, pubblicabili e che resteranno tali - non mi sembra abbia impedito ai lettori e all'opinione pubblica di sapere e capire che Provenzano e un mafioso e che Brusca ha schiacciato il bottone del telecomando che ha ucciso Giovanni Falcone, la moglie e la scorta.
Un ultimo esempio, per chiarire: quando pubblichiamo la notizia di una condanna, alla fine di un processo, nessuno si sogna certo di pubblicare, anche, parola per parola, tutte le dichiarazioni dei testi dell'accusa che hanno portato alla decisione del tribunale di condannare. Nonostante, te lo assicuro, spesso in quelle dichiarazioni, rese nel corso di ore, settimane, mesi, anni di dibattimento ci siano spesso risvolti, notizie, osservazioni, considerazioni, collegamenti, nomi, fatti, circostanze, che sarebbe assai... gustoso conoscere.
Intendiamoci, per concludere: non voglio dire che la "legge bavaglio" sia una buona legge. Intendo dire che, come sempre, quando bisogna combattere contro i delinquenti ciò che conta è trovare le armi giuste.
Uno scenario come quello che ti ho descritto potrebbe facilmente "sterilizzare" la malafede del legislatore dimostrando ancora una volta che, come diceva Humphrey Bogart, "questa è la stampa, bellezza, e tu non puoi farci niente".
Intendiamoci, per concludere: non voglio dire che la "legge bavaglio" sia una buona legge. Intendo dire che, come sempre, quando bisogna combattere contro i delinquenti ciò che conta è trovare le armi giuste.
Uno scenario come quello che ti ho descritto potrebbe facilmente "sterilizzare" la malafede del legislatore dimostrando ancora una volta che, come diceva Humphrey Bogart, "questa è la stampa, bellezza, e tu non puoi farci niente".
Roberto Ormanni


Ho riflettuto molto su questo scritto di Roberto Ormanni, come sempre ineccepibile e chiaro. La Sua ultima citazione di Bogart mi ha portata a una considerazione, che in un primo momento non avevo valutato.
RispondiEliminaE'vero che se dovesse passare il ddl. molti giornalisti non pubblicheranno più le intercettazioni, ed è anche vero che le varie Daddario e Ruby non avrebbero più tanta visibilità e successo mediatico, cosa che in un primo momento ho visto come liberatoria...ma...
Qui ho preso a riflettere sulla capacità di analisi di molti italiani, quando si conoscevano i reati e chi li aveva commessi, ma non si conoscevano le testimonianze, e in seguito le conversazioni che mettevano in luce il comportamento a delinquere, il valore che questi personaggi davano alla vita delle persone comuni, del popolo.
Mi sono tornate in mente le intercettazioni di quei due imprenditori quando appresero dell’avvenuto terremoto in Abruzzi … le loro risate!
Come dice Ormanni, in un Paese normale la notizia dovrebbe bastare a inculcare nella mente della gente il fatto che il personaggio inquisito per un grave reato non è dabbene … ma noi non viviamo in un Paese normale. Se tanti giornalisti non avessero pubblicato quelle intercettazioni, la gente si sarebbe mai resa conto del marciume e della pochezza d’animo che c’è dietro e dentro questi uomini potenti? Avrebbe mai capito quanto valore danno alla vita di ciascuno di noi? Io credo proprio di no! Alla luce di ciò sono d’accordo con la disobbedienza annunciata dai giornalisti coraggiosi… quel ddl. che limita la pubblicazione di un reato come fatto finora è scorretto, non è giusto, non deve essere emanato!! Temo che si ritornerebbe all’ eliminazione dei giornalisti stessi… tanto il popolo non saprebbe il vero perché, se non dopo anni dalla morte dello stesso! Vedi caso Pecorelli, Alfano, Alpi... evia dicendo.
I potenti sanno che senza quelle intercettazioni visibili e leggibili da tutti potranno riprendere il cammino da dove si era interrotto… smentire la notizia giurando sulle varie teste dei loro cari! Pertanto dico.. NO al DDL-INTERCETTAZIONI!!
PRESTO POTREMO LEGGERE UN ARTICOLO COMPLETO SU GOLEM. SAPREMO ALLORA CON ESATTEZZA QUAL E' IL PENSIERO DI ORMANNI SUL COMPLESSO DELLA LEGGE BAVAGLIO, CHE PERO' PARE SIA STATA ACCANTONATA, PER IL MOMENTO.
RispondiEliminaMI PARE CHE ORMANNI LIMITASSE LE SUE RIFLESSIONI ALL'ESTENSIONE DELLA NORMATIVA ESISTENTE PER GLI EDITORI DELLA CARTA STAMPATA ANCHE A QUELLI DEI QUOTIDIANO E SETTIMANALI TELEMATICI. MA E' PREMATURA TRARRE DELLE CONCLUSIONI.
Luigi,
RispondiEliminastaremo a vedere cosa dirà in merito Roberto Ormanni, ma sono in parte convinta che non discosterà molto da quanto io stessa ho dedotto, traspare già nel Suo soprastante scritto... Attendimo e capiremo meglio ;)
OVVIAMENTE. MA SE VAI ADESSO SU GOLEM TROVI UN ARTICOLO SUI BLOG, CHE IO HO PUBBLICATO ANCHE SUL MIO BLOG, CHE NON CORRONO ALCUN RISCHIO. INOLTRE, SUCCESSIVAMENTE I BLOG SONO STATI ESCLUSI DAL DDL. INFINE, E' QUASI IMPOSSIBILE RIASSUMERE UN ARTICOLO DI ORMANNI, CHE E' SEMPRE SEMPLICEMENTE PERFETTO.
RispondiEliminaFrancy, molto interessante l'articolo e le vostre considerazioni: in questi tempi di apprensione per le sorti del nostro paese che mi pare in caduta libera verso il degrado e l'illiberalità, la riflessione e l'approfondimento sono difficili ma necessari.
RispondiEliminaTi ringrazio dell'aiuto!
Nina
Nina,
RispondiEliminala capacità analitica e di conoscenza di Roberto Ormanni è per me fonte di grande riflessione.
Prima di dire la mia cerco sempe l'articolo di questi Giornalisti "invisibili", resi meno appariscenti dal sistema, perchè contagiosi del pensiero libero che a me piace tanto :)
OTTIMA RIFLESSIONE. ADESSO VAI SUL MIO BLOG !
RispondiEliminaOk, Luigi :)
RispondiElimina